Gli organi di stampa si stanno prodigando in indicazioni tutt’altro che intellegibili in merito alle nuove normative che entreranno in vigore allo scoccare del 2021.
Facendo riferimento a quanto indicato da Bankitalia provo a fornirne un sunto.
La nuova definizione di DEFAULT introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti e riguarda la classificazione dei clienti da parte delle banche. Viene previsto che, i debitori delle banche siano classificati come deteriorati (DEFAULT) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo.
Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità, segnala la nota di Bankitalia, anche il fatto che non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili).
Di fatto, la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, ma può avere riflessi sulle relazioni creditiziefra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.
A seguire, a titolo semplificativo uno schema messo a disposizione on line da Unicredit.
Praticamente:
Il cliente che ottiene un finanziamento e presenta un ritardo nei pagamenti:
– se è un cliente privato o una PMI (titolari di ditte, liberi professionisti, e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro e esposizione verso banca inferiore a 1 milione di euro), e l’importo arretrato supera i € 100,00 (centoeuro), e ancora l’esposizione è superiore all’1% (unopercento) del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, il debitore entra in stato di DEFAULT;
– automaticamente tutti i finanziamenti sono in DEFAULT;
– la banca può avviare azioni di tutela dei propri crediti.
Facendo un esempio:
Se la ditta “Giuseppe Miccichè”:
1) ottiene un finanziamento di € 15.000,00 dalla “Banca X”;
2) ritarda il pagamento di una rata (di importo superiore a € 100,00) per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi;
3) l’importo arretrato è superiore all’1% del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario,
a) il debitore entra in stato di DEFAULT e tale stato si estenderà a tutti i finanziamenti;
b) la banca potrà avviare le azioni a tutela dei propri crediti.
4) debitore entra in stato di DEFAULT e tale stato si estenderà a tutti i finanziamenti.
Lo stato di DEFAULT viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la Banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente; Lo stato di DEFAULT permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.
In conclusione, occorre che le aziende cambino “modello di gestione”. Indipendentemente dalle dimensioni è necessario che si occupino e si preoccupino della gestione finanziaria attivando per le proprie aziende la gestione dei flussi finanziari affidandosi non ad asettici software standard, ma tecnici esperti che sappiano costruire, implementare e tarare su misura tale gestione.
Per approfondimenti sulla normativa:
https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html
https://www.unicredit.it/it/info/nuove-regole-di-definizione-di-default.html
https://www.credit-agricole.it/pages/nuova-definizione-di-default
https://know.cerved.com/tool-educational/classificazione-dellimpresa-in-default/